Legge Ordinaria n. 31 del 26/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1968 n. 36)
Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  navi  destinate  alla  pesca  marittima  di  stazza  lorda  non
inferiore  a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti
di  Gibilterra  e  dei  Dardanelli  e il Canale di Suez devono essere
munite  di  impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche
stabilite  per  gli  impianti la cui installazione e' obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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