Legge Ordinaria n. 317 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1968 n. 91)
Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, e' sostituito dal seguente:
  "La  prova  subita  deve  risultare da appositi marchi, impressi su
ogni  singola  arma,  dal  Banco  o  dalla sezione che l'ha eseguita;
occorrendo,   dal   Banco  o  dalla  sezione  predetta,  puo'  essere
rilasciato  anche  un  certificato  per  l'arma o le armi provate, di
pertinenza di una singola ditta".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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