Legge Ordinaria n. 338 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1968 n. 93)
Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assistenza  sanitaria  di malattia prevista dalla legge 28 luglio
1967,  n.  669,  spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio
1963,  n.  329,  anche  alle  sorelle  conviventi  e  a  carico degli
iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - BOSCO - TAVIANI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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