Legge Ordinaria n. 34 del 23/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1968 n. 37)
Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265, quale risulta modificato
dall'articolo  1  della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' sostituito
dal seguente:
  "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini
e  di  morva,  il  veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la
distruzione  degli  animali  infetti  e,  quando  sia  necessario per
impedire  la  diffusione della malattia, anche degli animali sospetti
di infezione o di contaminazione.
  Nei  casi  di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale
degli  ovini,  di peste suina classica, di peste suina africana, e di
altre  malattie  esotiche  degli animali, il Ministro per la sanita',
quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo'
stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere
gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
  Per  l'abbattimento  dell'animale  e'  concessa al proprietario una
indennita'  variabile  dal  50 al 70 per cento del valore di mercato,
calcolato  sulla  base  del  valore  medio degli animali della stessa
specie  e  categoria,  secondo  i criteri che saranno determinati dal
Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.
  Ai  coltivatori  diretti  l'indennita' puo' essere corrisposta fino
all'80 per cento.
  L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato
e per un quarto a carico della provincia.
  L'indennita'  non  viene  concessa a coloro che contravvengono alle
disposizioni  previste  dalla  presente  legge  o  dal regolamento di
polizia  veterinaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320,  quando  la  contravvenzione
riguarda  malattie  previste  dalla presente legge e sia commessa nel
corso  dell'epizoozia  per la quale sia stato disposto l'abbattimento
di   animali   e   prima   dell'abbattimento  stesso.  In  tali  casi
l'indennita'  viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si
conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".
 

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