Legge Ordinaria n. 350 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa
italiana  con  rapporto  d'impiego  disciplinato  dal  contratto tipo
approvato  col  decreto  ministeriale  30  aprile  1929,  n.  129,  e
successive  modificazioni,  i  quali, ai sensi dell'articolo 13 della
legge  29  aprile 1953, numero 430, modificato con l'articolo 7 della
legge  9  luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di
detto  rapporto  d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data
del  10  gennaio  1964,  restano  assegnati,  con  effetto dalla data
predetta, in servizio stabile e permanente alle amministrazioni dello
Stato  alle  cui  dipendenze  siano  stati trasferiti in applicazione
dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430.
  Coloro  i  quali  prestino effettivo e continuativo servizio presso
amministrazioni   dello  Stato  diverse  da  quella  di  appartenenza
rimangono assegnati a tali amministrazioni.
  Gli  impiegati  di cui al precedente comma saranno iscritti, presso
le  amministrazioni  di  assegnazione,  in appositi quadri secondo le
carriere  e  le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine
di  anzianita'  in  ciascuna  qualifica. I quadri saranno annualmente
pubblicati  nei  ruoli di anzianita' di cui all'articolo 55 del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
 

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