Legge Ordinaria n. 351 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Miglioramenti economici al clero congruato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari
di  benefici  ecclesiastici  e  l'assegno  per gli economi spirituali
stabiliti  dalla  legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30
per cento.
  Su  tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dello assegno per
spese  di  culto  di  cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle
congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.
  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'articolo 32 del citato testo
unico 29 gennaio 1931, n. 227.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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