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Legge Ordinaria n. 358 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dagli anni 1959 al 1966 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  riparazione  dei  danni alluvionali degli anni dal 1959 al
1964   agli  impianti  delle  ferrovie  in  concessione:  Provinciali
modenesi;  Domodossola-confine Svizzero; Ferrovie complementari della
Sardegna e Strade ferrate sarde; Sangritana; Brescia-Iseo-Edolo, puo'
accordarsi  dal  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile un
concorso  dello  Stato,  nei  limiti  di  spesa  e con le modalita' e
prescrizioni  stabilite  dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa
alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
  La  medesima  provvidenza puo' essere accordata, per la riparazione
dei  danni  alluvionali  verificatisi  dal  1965 all'ottobre 1966, in
favore delle seguenti ferrovie in concessione: Trento-Male'; Centrale
umbra; Spoleto-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; Udine-Cividale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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