Legge Ordinaria n. 359 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  indetti  concorsi  per soli titoli, riservati agli insegnanti
non  di  ruolo,  compresi  gli  insegnanti  d'arte  applicata,  negli
istituti  statali  o  pareggiati  d'istruzione artistica, che abbiano
prestato  servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al
1967-68 incluso con qualifica non inferiore a "distinto".
  Gli  assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici
che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nel precedente
comma,  possono  chiedere  di  partecipare  solo  ai concorsi indetti
rispettivamente  per  le  accademie  di  belle  arti  e  per  i licei
artistici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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