Legge Ordinaria n. 369 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1968 n. 95)
Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della
legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968.
  A  decorrere  dalla  stessa  data,  le  disposizioni  contenute nel
predetto  articolo  22  sono  estese ai titolari di pensione a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
vecchiaia   ed   i  superstiti,  nonche'  dei  fondi  sostitutivi  od
integrativi   dell'assicurazione   medesima   gestiti   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - BOSCO - COLOMBO -
                                                            SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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