Legge Ordinaria n. 371 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1968 n. 95)
Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali   di  complemento  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  possono,  dopo almeno tre mesi di servizio di prima
nomina,  vincolarsi  ad  una  ferma  volontaria  di  anni cinque, non
rinnovabile,  decorrente dal giorno successivo a quello di compimento
del predetto servizio di prima nomina.
  L'ammissione  alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei
servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per
la  Marina,  ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti
con decreto del Ministro per la difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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