Legge Ordinaria n. 375 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1968 n. 95)
Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di
linea  ordinari  ai  sensi  della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e
successive  modificazioni,  che  non usufruiscono di altri interventi
finanziari,  sussidi  o sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere
accordato,  per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in
relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 luglio 1967
ed alle condizioni economiche degli esercizi.
  Il  contributo  potra'  essere  corrisposto  fino al limite di lire
venti  per  autobus/chilometro.  Potra'  pero' essere elevato fino al
limite  di  lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che
importano  notevoli  spese  di  esercizio,  o che si svolgono in zone
montane,  ovvero  nei  territori  di  cui  alle leggi speciali per la
industrializzazione delle zone depresse.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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