Legge Ordinaria n. 382 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1968 n. 96)
Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963,
n.  1464  e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito  nella  legge  13  maggio  1965, n. 431, e' sostituito dal
seguente:
  "I  mutui  contratti  e  le  obbligazioni  emesse  da consorzi o da
societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per
la  costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o
da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete
autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale
e    il   pagamento   degli   interessi   fino   all'intero   importo
dell'investimento   complessivo  per  la  realizzazione  delle  opere
risultante  dal  piano  finanziario  di cui al precedente articolo 2,
dedotto il contributo statale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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