Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 386 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi. Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresi' alle garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura cooperativistica contraenti con la sezione, nonche' alle cessioni di crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati. L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, ed e' sostitutiva di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle societa' e sulle obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute, i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalita', ivi compresi quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - PRETI - BOSCO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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