Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 389 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni.
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti. Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la localita', il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento. Il bando e' pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso e' comunicato, altresi', al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, alle associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo articolo 3. Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione. Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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