Legge Ordinaria n. 389 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  concorsi  per  l'assegnazione  degli  alloggi costruiti a totale
carico  dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai
profughi   ed   ai   connazionali  rimpatriati  ad  essi  assimilati,
ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno,
sono  banditi  dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale
gli alloggi sono costruiti.
  Ai  fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima
dell'ultimazione   dei   lavori   di   costruzione,  comunicano  alla
prefettura,  dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero
dei   lavori  pubblici,  la  localita',  il  numero,  il  tipo  e  le
caratteristiche  degli  alloggi  da mettere a concorso, la misura del
prezzo  di  riscatto  o  del  canone di locazione ed ogni altro utile
elemento.
  Il  bando  e'  pubblicato,  per  almeno sessanta giorni prima della
scadenza,  presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le
prefetture  nella  cui  circoscrizione  sono ubicati i centri stessi;
esso  e'  comunicato,  altresi', al Ministero dell'interno, all'Opera
per  l'assistenza  ai  profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati,
alle  associazioni  di  categoria e alla segreteria della commissione
provinciale di cui al successivo articolo 3.
  Le  domande,  corredate  dai  documenti  determinati  nel  bando in
relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed
istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte
alla predetta commissione.
  Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si
prescinde  dal  requisito  della residenza degli aspiranti nel comune
dove sorgono le costruzioni.
 

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