Legge Ordinaria n. 39 del 30/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1968 n. 38)
Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  validita'  delle  norme  contenute  negli articoli 2 e seguenti
della  legge  3  novembre  1964,  n.  1122, e' prorogata per gli anni
scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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