Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 399 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati. Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando convenientemente due o piu' mangimi semplici. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare. Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti. Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori per mangimi. Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici. Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati. Sono "mangimi semplici integrati medicati", "mangimi composti integrati medicati" e "nuclei medicati" le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori medicati per mangimi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)