Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 4 del 17/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1968 n. 14)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966, con la seguente modificazione: all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera: "h) da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 gennaio 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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