Legge Ordinaria n. 4 del 17/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1968 n. 14)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044,
concernente   la  costituzione  ed  il  funzionamento  di  una  cassa
nazionale  di  conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei
compensi  fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art.
82  del  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1631,  la parziale
copertura  finanziaria  del costo delle nuove retribuzioni fissate in
favore  dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal
1 gennaio 1966, con la seguente modificazione:
    all'articolo  2,  primo  comma, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente lettera:
    "h) da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini
dei medici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 gennaio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
                                                    - COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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