Legge Ordinaria n. 400 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore
al  10  gennaio  1959  presti lodevole servizio di custodia idraulica
presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico
demanio,  anche  se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da
imprese  aggiudicatarie  di  lavori  dei canali stessi, e' collocato,
previo  giudizio  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione del
Ministero   delle   finanze,   nel  ruolo  della  carriera  esecutiva
dell'amministrazione  periferica del demanio con la qualifica di vice
assistente idraulico.
  Il  personale  anzidetto  per  essere  collocato  in  ruolo  dovra'
possedere  i  requisiti  prescritti per accedere agli impieghi civili
dello Stato, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
  Al  collocamento previsto dal primo comma sara' provveduto man mano
che  si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la
precedenza  a  chi  ha  svolto  per  maggior  tempo le mansioni sopra
specificate.
 

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