Legge Ordinaria n. 403 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Proroga di disposizioni contenute nel decreto- legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124,  convertito  nella  legge  13  maggio 1965, n. 431, e modificato
dalla  legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi fino al
31 dicembre 1970.
  Sono  convalidati  ad  ogni  effetto  gli  atti  ed i provvedimenti
adottati  sulla  base  delle disposizioni citate nel precedente comma
dopo  il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
 

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