Legge Ordinaria n. 406 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  ciechi  assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai  sensi  della  legge  10  febbraio  1962,  n.  66,  e' corrisposta
dall'Opera  nazionale  per  i  ciechi  civili,  ad integrazione della
pensione  stessa,  un'indennita'  di  accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
  L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per  i  ciechi  assoluti  che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita  o  assegno  continuativo  a  carico dello Stato o degli enti
pubblici  in  misura  pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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