Legge Ordinaria n. 408 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1968 n. 98)
Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della
guardia  di  finanza  e  del Corpo forestale dello Stato iscritti nei
ruoli  separati  e  limitati  di  cui  all'articolo 17 della legge 22
dicembre   1960,  n.  1600,  possono  conseguire  nel  proprio  ruolo
l'avanzamento fino al grado di maggiore.
  Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono
il  grado  di maggiore possono essere promossi ad anzianita' al grado
di  tenente  colonnello  subordinatamente alla condizione che abbiano
conseguito   lo  avanzamento  a  tale  grado  i  maggiori  del  ruolo
ordinario,  aventi  la  medesima anzianita' di grado. Non costituisce
ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non
idonei   all'avanzamento,   o  per  i  quali  sia  stata  sospesa  la
valutazione o la promozione.
 

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