Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 410 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1968 n. 99)
Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi: a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative; b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative; c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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