Legge Ordinaria n. 418 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1968 n. 100)
Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esenzione    dall'imposta    generale    sull'entrata    prevista
dall'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1949,  n.  941, per gli
introiti  derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della
segala  e  delle  relative  farine,  e'  estesa  agli  atti economici
concernenti  il  commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali
minori   e  relative  farine,  e  dello  zucchero  destinati  ad  uso
zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
  Analogo  trattamento  si applica per l'importazione dall'estero dei
prodotti di cui al comma precedente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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