Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 433 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.
Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 22. - Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie. Art. 22-bis. - I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procedera' al ritiro del documento. Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. Le persone che abbiano superato il 180 anno di eta' sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto. Art. 22-ter. - La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque anni dalla data del rilascio ed e' accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validita' anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non e' valida. Il pescatore e' tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorche' in corso di validita', nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonche' sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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