Legge Ordinaria n. 433 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla
pesca  approvato  con  regio  decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  22.  -  Sono  considerati  pescatori di mestiere nelle acque
pubbliche  interne  o nelle private comunicanti con quelle pubbliche,
le  persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o
prevalente attivita' lavorativa.
  Fuori  del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la
pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante.
  Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere
muniti   della   licenza   governativa   di   pesca,  da  rilasciarsi
dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la
residenza.
  Non  sono  tenuti  all'obbligo  della  licenza: a) il personale del
laboratorio  centrale  di  idrobiologia  applicata  alla pesca, degli
stabilimenti  ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici
e  degli  osservatori  di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b)
gli  addetti  agli  stabilimenti  di piscicoltura costituiti da opere
artificiali,  durante  l'esercizio  delle  loro attivita' nell'ambito
degli  stabilimenti  stessi;  c)  gli addetti alla piscicoltura nelle
risaie.
  Art.  22-bis.  - I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono
riportati  al  numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo
unico  delle  disposizioni  in  materia  di  tasse  sulle concessioni
governative  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo  1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A
di  cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i
quali  sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare
la  prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13
marzo  1958,  numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione
provinciale procedera' al ritiro del documento.
  Per  le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata
a  condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta'
o la tutela.
  Le   persone  che  abbiano  superato  il  180  anno  di  eta'  sono
considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa
stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
  Per  gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le
amministrazioni  provinciali  possono  rilasciare,  su  domanda degli
interessati,  la  licenza  di  pesca  di tipo D - di cui alla tabella
indicata  nel  primo  comma  - per la quale non occorre l'ausilio del
libretto-tessera  di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di
tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.
  Art.  22-ter. - La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli
stranieri  al  precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque
anni   dalla   data   del   rilascio   ed   e'   accompagnata  da  un
libretto-tessera  di  riconoscimento  della validita' anche di cinque
anni.  Le  tasse  e  soprattasse annuali sono riportate nella tabella
indicata  al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha
l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul
conto   corrente  postale  intestato  al  primo  ufficio  IGE,  Roma,
Concessioni  governative.  In  difetto di tale adempimento la licenza
non  e'  valida.  Il  pescatore  e'  tenuto  ad esibire, insieme alla
licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto
pagamento della prescritta tassa e soprattassa.
  Non  potra'  essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per
un  periodo  di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati
in materia di pesca previsti dall'articolo 6.
  Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze,
ancorche'  in  corso  di  validita',  nei  confronti di coloro che si
trovino nelle condizioni di cui innanzi.
  Le  amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione
della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che
siano   stati   contravvenzionati   per   tre   volte   anche  se  le
contravvenzioni siano state oblate.
  Le  amministrazioni  tengono  appositi  registri  per  ogni tipo di
licenza.  Su  tali  registri,  nonche'  sulle licenze, debbono essere
trascritte  le  contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate
dai pescatori per i reati in materia di pesca.
  A  tale  ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice
che   ha   pronunciato   la  sentenza  di  dare  comunicazione,  alle
amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette".
 

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