Legge Ordinaria n. 466 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1968 n. 106)
Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso  mensile,  dovuto  a  norma dell'articolo 28 del regio
decreto  10  luglio  1933,  n.  786, e successive modificazioni, agli
insegnanti  elementari  delle  scuole  speciali statali, per ogni ora
settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, e'
determinato:  a) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura
di  due  terzi  di  un  venticinquesimo  dello  stipendio  mensile in
godimento,  con  esclusione  degli  aumenti  periodici;  b)  per  gli
insegnanti  elementari  non di ruolo, nella misura di due terzi di un
venticinquesimo   della  retribuzione  mensile,  di  cui  i  medesimi
fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.
  Gli  insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con
comuni  ed  enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano
le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 10
luglio  1933,  n.  786,  godano,  sempre  nel caso di orario oltre il
normale, del trattamento di cui al comma precedente.
  Il  compenso  speciale,  di  cui al terzo comma dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 3 settembre
1947,  n.  1002,  previsto  per  gli  insegnanti statali delle scuole
elementari  speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti
da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli
anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n.
577,  per  minorati  fisici, psichici e sensoriali, e' elevato a lire
7.000 mensili.
  Il  compenso speciale di cui al precedente comma e' corrisposto per
il  periodo  compreso  tra  il  1  settembre  e  il 30 giugno per gli
insegnanti   elementari   di   ruolo   ed  in  ragione  del  servizio
effettivamente  prestato  durante  il  periodo  di  insegnamento e di
esame, per gli insegnanti non di ruolo.
 

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