Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 466 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1968 n. 106)
Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.
Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, e' determinato: a) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in godimento, con esclusione degli aumenti periodici; b) per gli insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici. Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, godano, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente. Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, e' elevato a lire 7.000 mensili. Il compenso speciale di cui al precedente comma e' corrisposto per il periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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