Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi



Legge Ordinaria n. 468 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1968 n. 106)
Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonche' i presidi di
scuola  media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero,
in  almeno  due  degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso
con  qualifica  non  inferiore  a  "valente" negli istituti statali o
pareggiati di istruzione secondaria nonche' gli insegnanti elementari
laureati,  di  ruolo  nella  scuola  elementare  statale, che abbiano
superato  il  periodo  di  prova  e  che  nell'ultimo biennio abbiano
riportato  qualifica  non  inferiore  a  "distinto", possono chiedere
l'assunzione   nel   ruolo  ordinario  dei  professori  delle  scuole
secondarie  statali  di  secondo  grado,  limitatamente  alle materie
d'insegnamento  per  le  quali  risultino  in  possesso del titolo di
abilitazione.
  Limitatamente  alle  cattedre  delle  scuole  secondarie di secondo
grado,  che  vengono  istituite  nei convitti nazionali a norma della
legge  9  marzo  1967,  n.  150  i  benefici  della presente legge si
applicano  anche  agli  insegnanti abilitati delle scuole interne dei
convitti  nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati
in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.
  Gli  stessi  benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi
dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.
  Gli  insegnanti  di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in
ruolo  dopo  l'esaurimento  delle  graduatorie compilate per ciascuna
classe  di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo
1967, n. 150.
  Per  gli  insegnanti  ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati
politici  e  razziali  il  periodo  di servizio previsto dal presente
articolo e' ridotto ad un anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)