Legge Ordinaria n. 485 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1968 n. 109)
Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n.
237, e' aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis:
  "Le   domande  di  ritardo  per  motivi  di  studio,  munite  della
documentazione  prescritta,  debbono essere presentate ai consigli di
leva,  distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre
dell'anno  precedente  a quello della chiamata alle armi della classe
cui il giovane e' interessato.
  I  giovani  che  acquisiscono  titolo di studio idoneo per ottenere
l'ammissione  al  ritardo  del  servizio  militare  di  leva  dopo il
predetto  termine  del  31  dicembre e prima della chiamata alle armi
alla   quale   sono   interessati,   possono  presentare  le  istanze
documentate  di  ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno
successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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