Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 486 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1968 n. 109)
Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato, in servizio nelle amministrazioni dello Stato.
Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato, in servizio nelle amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali e' il seguente: maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilita' nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943); maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purche' nominati sciumbasci prima di tale data; maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti. L'equiparazione di cui al comma precedente e' limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana. Le pensioni gia' liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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