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Legge Ordinaria n. 506 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1968 n. 112)
Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'ente acquedotti siciliani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893,
e'  concesso  all'ente  acquedotti  siciliani per la realizzazione di
programmi  concordati  con  i  comuni  o loro consorzi che ne abbiano
interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni
nel  limite  di  impegno  di  lire  150  milioni  per  ogni esercizio
finanziario,  nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge
3 agosto 1949, n. 589.
  L'ente  acquedotti  siciliani  sentiti  i comuni interessati o loro
consorzi,   presenta  per  l'approvazione  al  Ministero  dei  lavori
pubblici,  entro  il  mese  di  gennaio di ogni anno, un programma di
lavori  relativo  alle  opere di cui al primo comma dell'art. 1 della
legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura.
  La Cassa depositi e prestiti concede all'ente acquedotti siciliani,
per  ogni  esercizio  finanziario,  mutui  per  l'importo  di  lire 3
miliardi,  dietro  cessione  del  contributo  statale di cui al primo
comma  del  presente  articolo  e  del  contributo  integrativo della
Regione siciliana.
 

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