Legge Ordinaria n. 516 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1968 n. 114)
Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966.
La  Carriera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  per  la provincia di
Messina  e'  autorizzato  a  contrarre mutui sino alla concorrenza di
lire  1  miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della
gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965
e per l'esercizio 1966.
  I  mutui  predetti,  accordati  da  istituti  di credito di diritto
pubblico,  assicurativi  o previdenziali, e dalle casse di risparmio,
sono  garantiti  dallo  Stato  e  ad essi sono estese le disposizioni
previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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