Legge Ordinaria n. 518 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1968 n. 114)
Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  al  disposto  degli articoli 799 e 804 del codice della
navigazione,   la   partenza   e  l'approdo  di  aeromobili,  le  cui
particolari  strutture  tecniche  non  impongano in maniera esclusiva
l'uso  degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee,
dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
  Con  decreto  del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di
concerto  con  i  Ministri  interessati,  sono  fissate  le modalita'
relative    alla   classificazione   delle   superfici,   alle   loro
caratteristiche,  nonche'  i  requisiti per l'abilitazione dei piloti
all'uso delle stesse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                      MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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