Legge Ordinaria n. 519 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1968 n. 114)
Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  prelievo  e'  pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a
riscontro  diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio
1961,  n.  83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente
in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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