Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 526 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1968 n. 115)
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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