Legge Ordinaria n. 526 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1968 n. 115)
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939,
n. 302, e' sostituito dal seguente:
  "I  progetti  per  la  costruzione,  l'acquisto, l'ampliamento e le
modifiche  dei  campi  sportivi e dei loro impianti ed accessori sono
approvati  con  decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito
il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a
lire  100  milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente
comitato  provinciale  del  CONI, quando la spesa non sia superiore a
lire  500  milioni;  con  decreto del Ministro per i lavori pubblici,
sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione
impianti  sportivi  del  CONI,  quando  la spesa sia superiore ai 500
milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                     MORO - MANCINI -
                                                     CORONA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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