Legge Ordinaria n. 53 del 02/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1968 n. 42)
Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole
derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa
con  legge  8  gennaio  1952,  n.  42,  e' ulteriormente prorogata di
quindici anni.
  Restano  ferme  ed  applicabili  alla  proroga di cui alla presente
legge,  le  modalita', condizioni e prescrizioni regolanti la proroga
concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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