Legge Ordinaria n. 86 del 05/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1968 n. 59)
Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata,  fino  al 31 dicembre 1968, l'attivita' dei comitati
regionali  per  la  programmazione  economica,  istituiti con decreto
ministeriale   22   settembre  1964  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  Alle   spese  di  funzionamento  dei  comitati  indicati  al  comma
precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli
studi   e  delle  rilevazioni  occorrenti  ai  comitati  medesimi  si
applicano  le  disposizioni  dello articolo 1 della legge 14 novembre
1962,  n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2
della  legge  2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10
giugno  1965,  n.  618.  A  tal  fine  e'  iscritta,  nello  stato di
previsione   della   spesa   del   Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1968, la somma di
lire 450 milioni.
  Qualora  le  indagini,  gli  studi  e  le rilevazioni occorrenti ai
comitati  regionali per la programmazione economica siano affidati ad
istituti  universitari o ad istituti regionali di ricerca e di studio
si  applicano  le  modalita'  di cui alle disposizioni richiamate nel
precedente comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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