Legge Ordinaria n. 91 del 09/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1968 n. 59)
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre
1965, n. 1416, e' prorogato alla data del 31 dicembre 1970.
 

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