Legge Ordinaria n. 1009 del 19/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1970 n. 4)
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  dizione  degli  oli  vegetali  allo  stato  commestibile di cui
all'articolo  8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi
riferita  anche  agli  oli  vegetali  allo stato greggio direttamente
destinati alla raffinazione per uso alimentare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - BOSCO - SEDATI
                                                              - MAGRI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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