Legge Ordinaria n. 1017 del 12/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1970 n. 6)
Norme in materia di pensioni del personale dell'Esercito e della Marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  degli  ufficiali,  sottufficiali e militari di truppa
dell'Esercito  e  della  Marina, e dei loro aventi causa, che abbiano
prestato  servizio  di  volo con percezione delle relative indennita'
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del regio decreto 28
marzo  1923,  n.  645,  concernente  la costituzione dell'Aeronautica
militare,  sono  riliquidate applicando le norme degli articoli 5, 9,
12  e  14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito
nella  legge  16  maggio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio
decreto-legge  20  aprile  1936,  n.  913,  convertito nella legge 10
febbraio 1937, n. 326.
 

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