Legge Ordinaria n. 119 del 05/04/1969 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1969 n. 97)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,
concernente  il  riordinamento  degli esami di Stato di maturita', di
abilitazione  e  di  licenza  della  scuola  media,  con  le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "A  conclusione  degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo
scientifico,   nel   liceo   artistico,   nell'istituto   tecnico   e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'".
  All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'esame  di  maturita'  e'  esame  di  Stato  e si svolge in unica
sessione  annuale.  Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si
intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970".
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Possono  sostenere  gli  esami  di  maturita' gli alunni di scuola
statale,   pareggiata   e   legalmente   riconosciuta,   che  abbiano
frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  del liceo classico, del liceo
scientifico,   del   liceo   artistico,   dello  istituto  tecnico  e
dell'istituto  magistrale  e  che  siano stati dichiarati ammessi nel
relativo scrutinio finale".
  All'articolo 2, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a
maggioranza. In caso di parita' di voti il candidato e' ammesso".
  All'articolo  2,  quarto  comma,  sono soppresse le parole: o dalle
prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si
svolgono secondo le norme vigenti.
  I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le
materie  per  le  quali, a norma del presente decreto non e' prevista
una   regolare   prova   d'esame,  saranno  sottoposti  dalla  stessa
commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del
titolo  di  studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di
orientamento   da  emanarsi  a  cura  del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una
eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita.
  Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'
e  dimostri  di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di
essere ammesso all'esame di maturita'".
  L'articolo 4 e' soppresso.
  All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  prima  prova scritta consiste nella trattazione in italiano di
un  tema  scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e
che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche".
  All'articolo 5, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  seconda  prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere
grafica  o  scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10
maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A".
  All'articolo 5, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  "Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in
lingua  diversa  da  quella  italiana,  le prove saranno svolte nella
rispettiva  lingua.  Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno
svolte,  a  scelta  dei  candidati,  o in lingua italiana o in lingua
tedesca".
  All'articolo 5, il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
  "I  temi  relativi  alle  prove scritte sono inviati dal Ministero.
Qualora  i  temi  non giungano tempestivamente a destinazione, i temi
stessi  sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo
le  modalita'  previste  per  gli  esami  dall'articolo  85 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
il  Ministero  provvedera' alla traduzione nelle rispettive lingue di
insegnamento dei temi proposti".
  All'articolo 5, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente".
  All'articolo  6,  il  primo  e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente:
  "Il  colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nello ultimo anno,
verte  su  concetti  essenziali di due materie scelte rispettivamente
dal  candidato  e  dalla commissione fra quattro che vengono indicate
dal  Ministero  entro  il  10 maggio e comprende la discussione sugli
elaborati".
  All'articolo 6, l'ultimo comma e' soppresso.
  All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal
Ministro  per la pubblica Istruzione e sono composte del presidente e
di  cinque  membri,  di  cui  uno  appartenente  alla  stessa  classe
dell'istituto  statale  pareggiato  o  legalmente riconosciuto che ha
curato  la  preparazione dei candidati, per il quale si puo' derogare
dai  requisiti  di cui al seguente quarto comma del presente articolo
in  mancanza  di  insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della
classe.  Il  membro  interno  piu'  anziano  per servizio in ciascuna
commissione sara' anche il membro effettivo per i privatisti".
  All'articolo 7, la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
  "c)  liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie
attinenti all'esame od ordinari di scuola secondarie di secondo grado
statali o pareggiate";
  All'articolo 7, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
  "c-bis)  provveditori  agli  studi  a  riposo  purche'  provenienti
dall'insegnamento  o  dalle  presidenze  nelle  scuole  secondarie di
secondo grado";
  All'articolo 7, la lettera d) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
  "d)  presidi  di  ruolo  o  a  riposo  dei  licei,  degli  istituti
magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati";
  All'articolo 7, la lettera e) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
  "e)  professori  di  ruolo A degli istituti di istruzione classica,
scientifica,  tecnica,  magistrale  che da almeno un anno siano stati
compresi   in  una  graduatoria  di  merito  nei  concorsi  per  capo
d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto  e  il  cui  insegnamento  di  cattedra si svolga nel gruppo
terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturita'
(triennio o quadriennio)".
  All'articolo 7, 11 terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "In  caso  di  assoluta  necessita',  il  Ministro e' autorizzato a
derogare  dalle  limitazioni previste nella lettera c) del precedente
comma,  circa  l'utilizzazione  dei  liberi  docenti quali presidenti
delle  commissioni  giudicatrici,  fermo  restando  il criterio della
materia attinente allo esame".
  All'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
  "Il  presidente  delle commissioni di maturita' nei licei artistici
e' scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del
precedente  secondo  comma  anche  tra  i liberi docenti incaricati e
assistenti  universitario  di materie attinenti all'esame od ordinari
di  licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i professori di
ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo
dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima
classe  di  stipendio  o  che  abbiano  superato  l'esame  di  merito
distinto.  I  commissari  per le materie artistiche sono scelti tra i
professori  di  ruolo  dei licei artistici e delle accademie di belle
arti  e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno
un  biennio  le  materie  su  cui  verte l'esame. I commissari per le
materie  culturali  sono  scelti  tra i professori di ruolo dei licei
artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma".
  All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun
candidato,  un  motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte
dall'esito  dell'esame,  dal  curriculum  degli studi e da ogni altro
elemento   posto  a  disposizione  della  commissione.  Il  candidato
lavoratore  studente  puo',  a  sua discrezione, porre a disposizione
della  commissione  copia  del libretto di lavoro e una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro".
  All'articolo 8, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  giudizio,  se  positivo,  si  conclude con la dichiarazione di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti della commissione
giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita'
e'  integrato  da  un  voto  espresso  da  tutti  i  componenti della
commissione ciascuno dei quali puo' assegnare un voto compreso tra un
minimo  di  6  e  un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione
facciano   parte   commissari   aggregati  a  pieno  titolo  il  voto
complessivo sara' rapportato a sessantesimi".
  All'articolo 8, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  ciascun,  candidato  maturo  la  commissione esprime anche la
propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini
della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturita'
artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli
studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti".
  All'articolo 8, quinto comma, sono soppresse le parole:
  "La maturita' e' dichiarata con almeno quattro voti favorevoli".
  All'articolo 8, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  candidati  non  provenienti  da  scuola  statale  pareggiata  o
legalmente  riconosciuta  i quali non abbiano conseguito la maturita'
possono,   a  giudizio  espresso  dalla  maggioranza  semplice  della
commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe".
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:

                             "Art. 8-bis
               (Prove scritte suppletive per ammalati)

  Ai  candidati  che,  in  seguito  a grave malattia da accertare con
visita  fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla   commissione,   si  trovino  nell'assoluta  impossibilita'  di
partecipare  alle  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le
prove  stesse  in  un  periodo  fissato  dal Ministero della pubblica
istruzione prima della conclusione degli esami.
  I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.
  Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto
applicabili,  anche  ai candidati agli esami di licenza dell'istituto
di arte e della scuola magistrale".
  All'articolo 9, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Al  presidente  e  ai  membri  delle  commissioni per gli esami di
maturita' viene corrisposto, in aggiunta alla indennita' di missione,
ove  spetti,  un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000
se  fuori  sede  o  di  lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se
fuori sede o di lire 100.000 se in sede".
  All'articolo 10, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  "L'esame  di  licenza  si  conclude, in caso di esito positivo, con
l'attribuzione   del   giudizio   di  "ottimo"  "distinto",  "buono",
"sufficiente"  e  in caso di esito negativo con la dichiarazione "non
licenziato".
  Il  candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia
l'idoneita'  alla  terza  classe della scuola media, a giudizio della
commissione, ha la facolta' di iscriversi alla terza classe".
  Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:

                            "Art. 11-bis.
                       (Norme di applicazione)

  Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce
le norme necessarie per l'applicazione della presente legge".
  Alla  tabella  A, alla voce "Maturita' magistrale", e' soppressa la
parola "Pedagogia".
  Alla  tabella A dopo la voce "Maturita' magistrale", e' aggiunta la
seguente:
    "MATURITA' ARTISTICA.

    Composizione e sviluppo di un tema architettonico . . . . grafica
    Saggio di figura dal vero . . . . . . . . . . . . . . . grafica".

  Alla tabella A, dopo la voce "Istituti tecnici per periti aziendali
e corrispondenti in lingua estera" e' aggiunta la seguente:
    "ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI.

    1) Costruzione e disegno di costruzione . . . . . . . . . grafica
    2) Topografia e disegno topografico . . . . . . . scritto-grafica
    3) Estimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta".

  Alla  tabella  A,  la  voce  "Istituti  tecnici per il turismo", e'
sostituita dalla seguente:
    "ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.

    1) Tecnica turistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta
    2) Seconda lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta
    3) Terza lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta".

  Alla   tabella  A,  alla  voce  "Istituti  tecnici  industriali"  -
sottovoce "Indirizzo: Energia nucleare" -, il numero 2) e' sostituito
dal seguente:
  "2) Elettronica generale e nucleare, misure elettriche".
  Alla  tabella  A,  alla  voce  "Istituti  tecnici  industriali", la
sottovoce: "Indirizzo: Meccanica", e' sostituita dalla seguente:
    "Indirizzo: Meccanica.

    1) Meccanica applicata alle macchine scritta
    2)    Disegno    di    costruzioni    meccaniche   e   studi   di
fabbricazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grafica".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1969

                               SARAGAT

                                            RUMOR - FERRARI AGGRADI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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