Legge Ordinaria n. 121 del 27/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1969 n. 101)
Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto
degli   oli   minerali  e  dei  loro  derivati,  compresi  i  liquidi
infiammabili,  combustibili  ed  i  cui  vapori  possano  dar luogo a
scoppio,  e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili
non  metallici,  di  qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee
garanzie per la sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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