Legge Ordinaria n. 13 del 31/01/1969 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1969 n. 46)
Modifiche ed integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  32  del  testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Salva  l'applicazione  dell'articolo 47 del regolamento di polizia
veterinaria,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
dell'8  febbraio  1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e
il  transito  dei  cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non e'
previsto  l'obbligo  della  visita  sanitaria  al confine. I cani e i
gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione
o  al  transito devono essere scortati da un certificato di origine e
di  sanita'  rilasciato  da  un  veterinario ufficiale dello Stato di
provenienza.
  Il  certificato  di  cui  al  comma  precedente  deve  contenere la
dichiarazione che l'animale e' stato visitato prima della partenza ed
e'   stato   riconosciuto  clinicamente  sano  ed  inoltre  le  altre
indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate
dal  Ministro  per la sanita' con proprio decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  L'esenzione  della  visita  sanitaria al confine puo' essere estesa
con  ordinanza del Ministro per la sanita' ad altre specie di animali
al  seguito  dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte
le  modalita'  e  le  garanzie  sanitarie alle quali sono subordinati
l'importazione ed il transito dei suddetti animali".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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