Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 14 del 31/01/1969 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1969 n. 46)
Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.
Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono indetti il secondo censimento generale della agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio. Il secondo censimento dell'agricoltura avra' luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971. Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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