Legge Ordinaria n. 150 del 31/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1969 n. 110)
Modifica dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   commi   secondo,   terzo,   quinto  e  sesto  dell'articolo  60
dell'ordinamento   del   personale  delle  cancellerie  e  segreterie
giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430)
sono cosi' modificati:

  Comma  secondo:  "Con  lo  stesso  decreto  il  Ministro  nomina  i
supplenti:  due  del  componente  di  cui alla precedente lettera a),
scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del
titolare;  due  del  componente  di  cui  alla precedente lettera b),
scegliendoli  tra  i  sostituti  procuratori generali presso la Corte
suprema   di  cassazione,  e  quattro  dei  componenti  di  cui  alle
precedenti  lettere  d)  ed  e),  scegliendoli  fra  i funzionari con
qualifica  di  cancelliere  capo  di Corte di appello o di segretario
capo di Procura generale presso la Corte di appello".
  Comma terzo: "Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria
e'   sostituito   dal  direttore  dell'Ufficio  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  o  da  chi  ne  fa  le  veci,  nonche' da un
magistrato  da  scegliersi  tra  i  magistrati  d'appello  addetti al
Ministero   di   grazia   e   giustizia,   Direzione  generale  della
organizzazione  giudiziaria  e  degli  affari  generali, nominato dal
Ministro con il decreto predetto".
  Comma  quinto:  "I  componenti  della commissione, ad eccezione dei
membri di diritto, durano in carica due anni".
  Comma  sesto:  "Qualora  si  ravvisi  necessario, per il tempestivo
espletamento  delle  operazioni  di  scrutinio,  il  presidente della
commissione  puo'  formare, con il concorso dei componenti supplenti,
tre   sottocommissioni,  di  cinque  membri  ciascuna,  affidando  la
presidenza  di  due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni
sottocommissione  espleta  le  operazioni  per  il conferimento delle
promozioni e determinate qualifiche".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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