Legge Ordinaria n. 151 del 02/04/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1969 n. 110)
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per  l'abrogazione  dell'articolo  99 dell'ordinamento
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma
dell'articolo  1  della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, e' prorogato
al 31 dicembre 1970.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1969

                               SARAGAT

                                                       RUMOR - GAVA -
                                                      COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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