Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 162 del 21/04/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1969 n. 114)
Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.
Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo. Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna universita' o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facolta' per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso. Le somme stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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