Legge Ordinaria n. 279 del 02/05/1969 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1969 n. 148)
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato) della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno di Lire 300.000.000 per la
concessione  in  favore  dell'istituto  nazionale  per  le case degli
impiegati  dello  Stato del contributo del 5 per cento ai sensi della
legge  2  luglio  1949,  n.  408,  per  mutui che l'istituto medesimo
contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri
enti,  per  la  costruzione  di  alloggi  da  assegnarsi in locazione
semplice  al  personale  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  Detti  alloggi  sono  riservati  alle speciali esigenze di servizio
dell'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni e della
Azienda di Stato per i servizi telefonici e dovranno essere assegnati
ai dipendenti delle dette aziende autonome.
  L'assegnazione  puo'  essere disposta solo limitatamente al periodo
in  cui  il  personale  presta  servizio  nella sede nella quale sono
situati  gli  alloggi  e deve in ogni caso essere revocata qualora il
personale  medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio
alle    dipendenze   dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  Gli  alloggi  medesimi  sono  esclusi  dalla cessione in proprieta'
prevista   dalle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
  I  mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato  contrarra'  a norma del presente articolo sono garantiti dallo
Stato,  ferma  restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista
dall'articolo  359  del  testo  unico  approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165.
 

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