Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 304 del 02/05/1969 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1969 n. 157)
Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.
Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: 1) perdita della cittadinanza; 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri; 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito; 4) interdizione giudiziale o inabilitazione; 5) irreperibilita' accertata; 6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina; 7) condanna: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale. Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai numeri 4) e 7).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)