Legge Ordinaria n. 333 del 20/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1969 n. 174)
Esercizio, per altro quinquennio, della facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  facolta' prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963,
n.  1431,  puo'  essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1969

                               SARAGAT

                                                RUMOR - GUI - COLOMBO

                                                Visto,             il
Guardasigilli: GAVA
 

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