Legge Ordinaria n. 35 del 26/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1969 n. 67)
Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica,
istituiti  con  decreto  ministeriale  22 settembre 1964 e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1969.
  Alle  spese  di  funzionamento  dei comitati indicati al precedente
comma  ed  a  quelle  relative al finanziamento delle indagini, degli
studi   e  delle  rilevazioni  occorrenti  ai  comitati  medesimi  si
applicano  le  disposizioni  dello articolo 1 della legge 14 novembre
1962,  n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2
della  legge  2  aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10
giugno  1965,  n.  618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1968, n. 86.
  Le  aperture  di  credito  disposte a favore dei prefetti, ai sensi
dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1619,
quale  risulta modificato dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965,
n. 618, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono
commutabili in quietanza di contabilita' speciale.
 

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