Legge Ordinaria n. 4 del 12/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1969 n. 41)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240,
recante  proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di
attivita'  professionali,  commerciali,  o  artigiane  o  ad  uso  di
albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Il  termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo
comma,  6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,
convertito  nella  legge  28  luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31
dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa
data  del  31  dicembre  1969 e' prorogato il termine del 31 dicembre
1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
  Il  vincolo  alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
27  giugno  1967,  n.  460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n.
628, e' prorogato al 31 dicembre 1970.
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:
    1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies:
  Art.  1-bis.  -  Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e
secondo  comma  dell'articolo  1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n.
460,  convertito  nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al
31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.
  Alla  stessa  data  del 31 dicembre 1969 e' prorogato il blocco dei
canoni  di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli
alloggi  che  non  abbiano  le caratteristiche di quelli esclusi alla
data  del  31  dicembre  1967  dal  blocco  medesimo, e che non siano
occupati  da conduttori o sub conduttori che versino nelle condizioni
previste  dall'ultimo  comma  dell'articolo  2  del  decreto-legge 27
giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
  Art.  1-ter.  -  I  contratti  di  locazione  e  di sublocazione di
immobili  urbani  adibiti  ad  abitazione,  gia'  prorogati  a  norma
dell'articolo  2-bis  della  legge  28  luglio  1967,  n.  628,  sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.
  Art. 1-quater. - La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608
del  codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili
locati  ad  uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo
10  della  legge  28  luglio  1967, n. 628, e' prorogata al 30 giugno
1970.
  Art. 1-quinquies. - Il primo comma dell'articolo 10-bis della legge
28  luglio  1967,  n. 628, e' sostituito dal seguente: "Il pretore su
istanza  del  conduttore che non sia moroso, con le formalita' di cui
al  terzo  comma  dello  articolo precedente, puo' prorogare per piu'
volte  e  per  non  piu'  di  18  mesi  complessivamente  la  data di
esecuzione  fissata  ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma
dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma
dei criteri ivi previsti".
  Art. 1-sexies. - Per quanto non e' previsto dai precedenti articoli
continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge
28 luglio 1967, n. 628.
 

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